27-11-2021

Green pass rafforzato: prime indicazioni


Sono state fornite le prime indicazioni sul D.L. n. 172/2021 che, a fronte dell’aggravamento dell’emergenza epidemiologica in atto da COVID-19, ha previsto in particolare l’estensione dell’obbligo vaccinale a operatori di particolari settori, l’estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 ridefinendone la durata e l’istituzione della certificazione verde c.d. “rafforzata”

Cosa prevede il Decreto: obbligo vaccinale

A decorrere dal prossimo 15 dicembre, l’adempimento dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende, insieme al ciclo vaccinale primario, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini indicati dal Ministero della Salute.

A partire dalla stessa data, inoltre, il medesimo obbligo vaccinale viene esteso a ulteriori categorie di operatori appartenenti a settori particolarmente esposti, tra le quali figura il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché quello della polizia locale. Al riguardo, è stato precisato che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati, con la conseguenza che l’eventuale inadempimento determina l’immediata sospensione dal servizio, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Cosa prevede il Decreto: validità del green pass

Dal 15 dicembre, il green-pass ha una validità di nove mesi decorrenti dalla data di completamento del ciclo di vaccinazione primario, dalla data di avvenuta guarigione (solo per i soggetti ammalatisi di COVID oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo) ovvero dalla data di somministrazione della dose di richiamo. Resta ferma la durata di sei mesi del green pass per le persone guarite e mai vaccinatesi.

Dal 6 dicembre riguardo all’estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si aggiungono agli ambiti e ai servizi a cui è possibile accedere, esclusivamente se muniti di green pass, i seguenti:

  • gli alberghi e le altre strutture ricettive, compresi i relativi servizi di ristorazione riservati ai clienti ivi alloggiati;
  • gli spazi adibiti a spogliatoi e docce per lo svolgimento anche di attività sportive all’aperto, con esclusione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • il trasporto locale, regionale, interregionale, compreso quello effettuato dalle navi e dai traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;
  • i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale effettuati mediante autobus adibiti a servizio di noleggio con conducente.

Cosa prevede il Decreto: istituzione del green pass “rafforzato”

Il D.L. n. 172/2021 ha introdotto una distinzione tra le certificazioni verdi generate a seguito di vaccinazione o guarigione e le altre certificazioni generate in base ad un test molecolare o antigenico rapido.

Infatti, dal 29 novembre viene previsto che nelle zone gialla e arancione, solo i soggetti in possesso di una certificazione verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (c.d. green-pass rafforzato) possano fruire dei servizi, svolgere le attività ed effettuare gli spostamenti per i quali, nelle medesime zone, siano previste limitazioni o sospensioni ulteriori rispetto a quelle della zona bianca, ai sensi della normativa vigente.

Per effetto di tale disposizione inoltre solo ai soggetti muniti della predetta certificazione verde “rafforzata” sarà consentito, già a partire dalla zona bianca, l’accesso a: spettacoli, eventi sportivi in qualità di spettatori, ristoranti al chiuso, feste, cerimonie pubbliche, sale da ballo, discoteche e locali assimilati.