Edilizia: avvio della congruità della manodopera a partire dal 1° novembre
Il nuovo sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata in edilizia è operativo dal 1° novembre 2021.
Da tale data tutte le denunce di inizio lavori presentate alla Cassa Edile territorialmente competente saranno soggette alla verifica di congruità per i lavori eseguiti ad opera di imprese affidatarie, in appalto o subappalto e da lavoratori autonomi. L’esito positivo della verifica consente di ottenere il rilascio del DURC e il pagamento del saldo dei lavori edili; l’esito negativo comporta invece l’avvio di un meccanismo di regolarizzazione.
Di cosa si tratta
Rispetto al Durc, l’applicazione degli indici di congruità consente di determinare una regolarità che non è solo formale, ossia presentazione delle denunce obbligatorie e pagamento dei contributi precedentemente denunciati, ma anche sostanziale. Essa avviene attraverso indici e parametri che verificano l’adeguatezza dell’importo del costo del lavoro in rapporto al costo di un’opera o di un servizio in un contratto di appalto.
Le percentuali di incidenza del costo del lavoro previste dalla tabella comprendono contributi Inps, Inail e Casse edili e costituiscono le percentuali di incidenza minime, al di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell’impresa.
Quando deve essere richiesta
La verifica della congruità dell’incidenza della manodopera si applica agli interventi realizzati nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici sia di quelli privati, eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Nello specifico essa di applica per:
- I lavori pubblici a prescindere dal loro importo;
- I lavori privati con valore pari o superiore ai 70.000 euro
Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori. Per i lavori privati, la congruità deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
Il rilascio dell’attestazione di congruità non è automatico, deve essere richiesto dall’impresa affidataria o dal committente, anche per il tramite un soggetto delegato ai sensi dell’articolo 1, L. 12/1979. L’attestazione dovrà poi essere rilasciata dalla Cassa edile territorialmente competente entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza.
La Cassa edile, per la verifica, terrà conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.
Assenza di congruità e conseguenze sul durc
Qualora lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa edile rilascia ugualmente l’attestazione di congruità, previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.
Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa edile territorialmente competente dovrà evidenziare all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni. È, infatti, possibile ottenere il rilascio dell’attestazione di congruità “attraverso il versamento in Cassa Edile dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità”. Decorso inutilmente il termine previsto per la regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità sarà comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
L’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on line.

