Sospensione dell’attività imprenditoriale: cambiano le regole
L’Ispettorato nazionale del lavoro ha emanato la circolare n. 4 del 9 dicembre 2021 che fornisce i chiarimenti sulle novità del decreto fisco-lavoro in merito alle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (Allegato I del D.Lgs. 81/2008) che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
A seguito delle novità introdotte il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dal Testo unico della sicurezza sul lavoro è stato sostanzialmente modificato al fine di arginare il grave e dilagante fenomeno degli infortuni sul lavoro.
Presupposti per l’adozione del provvedimento
Il nuovo testo dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale vada adottato in tutti i casi in cui sia accertata - nell’unità produttiva ispezionata - una delle seguenti circostanze:
- impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 10% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, quali ad esempio la mancata elaborazione del DVR e del POS, la non predisposizione del piano di emergenza ed evacuazione, l’assenza di formazione per i lavoratori e la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione.
Quelle elencate sono solo alcune delle violazioni che possono legittimare gli ispettori a sospendere l’attività imprenditoriale. Bisogna inoltre tenere in considerazione che gli Ispettori del Lavoro possono imporre ulteriori e “specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”: si tratta, in effetti, del riconoscimento di un potere generalizzato di disposizione agli Ispettori del lavoro nella materia prevenzionistica.
Presupposti per la revoca
L’organo di vigilanza che ha adottato il provvedimento può revocarlo, su istanza dell’imprenditore sospeso, se sussiste anzitutto la regolarizzazione dei lavoratori irregolari, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza. Con riferimento alle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di salute e della sicurezza del lavoro, ai fini della revoca, occorre invece accertare che il datore di lavoro abbia compiutamente provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento oggetto di prescrizione obbligatoria.
La circolare INL precisa inoltre che il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di una somma aggiuntiva “per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata”:
- nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare il soggetto sospeso deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari che salgono a 5.000 euro se sono impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza la somma aggiuntiva da pagare varia a seconda delle violazioni riscontrate. Se si riscontrano più violazioni l’importo utile ai fini della revoca è dato dalla somma degli importi delle singole violazioni.
Quanto alla condotta del soggetto sospeso che non chiede la revoca e non rispetta la sospensione la norma stabilisce che sia punito con l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

