10-01-2022

Strutturale il congedo obbligatorio per i lavoratori padri di dieci giorni


L’INPS, con la circolare n. 1/2022, ha fornito alcune precisazioni in relazione alla stabilizzazione, dall’anno 2022, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo per i lavoratori padri dipendenti per effetto dell’art. 1 comma 134 della L. 234/2021.

Cosa prevede la normativa

Il congedo obbligatorio rappresenta un diritto autonomo del padre lavoratore da fruire nei primi cinque mesi di vita del figlio o entro cinque mesi dall’ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione/affidamento. Tale diritto si aggiunge, dunque, al diritto della madre lavoratrice di fruire del congedo di maternità ed è riconosciuto anche nel caso in cui il padre lavoratore fruisca del congedo di paternità ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs 151/2001.

La misura è stata istituita in via sperimentale per gli anni 2013-2015 per poi essere continuamente prorogata fino ad arrivare, con la legge di bilancio 2022, a riconoscerlo in via strutturale. Il numero di giorni di congedo sono pari a dieci e lo stesso è riconosciuto anche in caso di morte perinatale del figlio, quindi nel periodo compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi dieci giorni di vita del minore.

Con la stessa legge è stato stabilizzato anche il congedo facoltativo del padre lavoratore che, a differenza di quello obbligatorio, è di un solo giorno ed è dipendente dal diritto della madre in astensione obbligatoria dal lavoro, in quanto condizionato alla scelta della madre stessa di non fruire di un giorno di congedo.

Come presentare domanda

Per la presentazione delle domande occorre far riferimento alle istruzione rese dall’INPS con la circolare n. 40/2013. Devono infatti presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare a quest’ultimo la fruizione del congedo senza necessità di presentare domanda all’Istituto.

Nello specifico, il lavoratore deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date in cui intende fruire del congedo almeno con quindici giorni di anticipo. In caso di richiesta di congedo facoltativo deve anche essere allegata una dichiarazione della madre sull’astensione dal godimento di un giorno del proprio congedo.

Sarà poi onere del datore comunicare all’Istituto attraverso il flusso Uniemens le giornate effettivamente fruite.