18-03-2022

Smart working con procedura semplificata fino al 30 giugno 2022


La fine dello stato di emergenza fissato per il prossimo 31 marzo non comporterà nessuna modifica per quanto riguarda la possibilità di accedere alla procedura semplificata in materia di smart working.

Cosa prevede il decreto

Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato un decreto, di cui si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che dispone la proroga al 30 giugno 2022 della normativa che permette alle aziende di far lavorare i propri dipendenti da remoto senza sottostare alla normale procedura che prevede, fra le altre cose, la sottoscrizione di accordi individuali.

È stato invece eliminato dal decreto l’emendamento che prevedeva una semplificazione della procedura ordinaria dando la possibilità di effettuare un’unica comunicazione contente i nominativi di tutti i lavoratori in smart working, oltre alla data di inizio e all’eventuale data di fine della prestazione resa in modalità agile.

L’estensione del regime semplificato fino al 30 giugno potrebbe far transitare le aziende da un utilizzo del lavoro agile come conseguenza ad una fase emergenziale, ad un suo utilizzo più strutturale e definitivo. Si attende infatti la realizzazione di un nuovo provvedimento sulla disciplina dello smart working che si allinei alle previsioni delineate dal Protocollo del 7 dicembre 2021, rendendo di fatto la procedura da utilizzare più semplice e, di conseguenza, la disciplina più appetibile per i datori di lavoro.

Cosa prevede la bozza del nuovo provvedimento

Stando alla bozza circolata negli ultimi giorni, il nuovo testo prevede un maggior spazio di manovra alla contrattazione collettiva che dovrà definire, tra le altre cose, l’individuazione dei lavoratori con diritto di priorità nelle richieste di attivazione del lavoro agile, garantire la parità di trattamento e disciplinare le modalità di disconnessione a cui ha diritto ogni lavoratore.

L’accordo individuale con i singoli lavoratori non verrà eliminato, ma avrà ovviamente un peso minore rispetto ad oggi. Gli elementi essenziali che dovranno esservi indicati sono la durata della prestazione in modalità agile, se a tempo determinato o a tempo indeterminato; l’alternanza tra i periodi lavorati da remoto e quelli in azienda così come l’indicazione di fasce orarie di reperibilità.

Il nuovo testo delinea infine un regime premiale per quei datori di lavoro che utilizzano il lavoro agile prevedendo, a partire dal 1 gennaio 2022, una riduzione dell’1% sui premi assicurativi dovuti all’INAIL dal datore di lavoro.