INPS: congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza
Si forniscono le prime istruzioni sul congedo straordinario previsto per i genitori lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto nonché sul congedo straordinario per genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità in situazione di gravità.
Chi può beneficiare del congedo
Possono beneficiare del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza i soli genitori lavoratori dipendenti. Tale congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute.
Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza ricompresi all’interno del periodo e nelle zone cd. rosse per i periodi non antecedenti al 9 novembre 2020.
Per poter fruire del congedo, il genitore richiedente deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere; ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo di cui trattasi, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo. Il genitore non deve inoltre svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, in quanto il congedo è fruibile solamente nei casi in cui tale ipotesi non sia possibile; infine il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere alunno frequentante una classe per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.
La durata massima del congedo coincide con il periodo sopra menzionato e, solo nel caso in cui l’Ordinanza sia stata emessa prima dell’entrata in vigore del citato DL n. 149/2020, ossia il 9 novembre 2020, non è possibile fruire del congedo di cui trattasi, per i giorni antecedenti l’entrata in vigore del menzionato decreto legge.
Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni. Sono però indennizzabili solo le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo richiesto.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dal testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Congedo per figli con disabilità
Il Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità in caso di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o chiusura di centri diurni a carattere assistenziale può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti per astenersi dal lavoro in tutto o in parte durante il periodo di sospensione dell’attiva didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale di figli con disabilità in situazione di gravità. Sono pertanto esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi, sia i genitori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente, anche affidatario, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti previsti per il congedo di cui si è detto precedentemente, anche dell’ulteriore requisito di seguito specificato: il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L 104.
Per la fruizione del congedo non è necessaria la convivenza con il figlio per cui si chiede il congedo in parola.
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto oppure tramite SPID, CIE o CNS.

