15-02-2021

Sicurezza e infortunio: colpa del datore e inadempimento formativo


Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di una conseguenza diretta e prevedibile dell’inadempienza degli obblighi formativi.

La sentenza della Corte

Nel caso, una Corte di appello ha confermato la condanna del legale rappresentante di una srl e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, alla pena di 5 mesi di reclusione ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili per avere cagionato lesioni (consistenti in una malattia di durata superiore a 40 giorni ed in un’invalidità permanente del 75%) ad un lavoratore colpito da un canale metallico, caduto dall’alto, mentre era intento in opere di smantellamento e ripristino di un impianto idraulico e di condizionamento, con colpa consistita nell’omessa redazione del piano operativo di sicurezza contenente la valutazione dei rischi connessi allo smantellamento ed al ripristino dell’impianto e nell’omessa adeguata formazione della vittima su tali rischi.

La Corte di Cassazione ribadisce che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

Nella sentenza si è valutato il piano operativo di sicurezza invocato dalla difesa dei ricorrenti, ma lo si è ritenuto del tutto generico, in quanto individuava delle procedure tipo rispetto alle lavorazioni più ricorrenti tra quelle che i lavoratori dell’impresa svolgevano nei vari cantieri, ma non disciplinava neppure in modo sommario le procedure da adottare relativamente ai lavori da eseguire nel caso concreto, consistenti nello smantellamento e nel successivo ripristino di impianti di condizionamento, essendo focalizzato esclusivamente sui lavori di montaggio; inoltre, si è accertato che i lavoratori hanno operato senza ricevere alcuna istruzione riguardo allo smantellamento dell’impianto di condizionamento, non essendo emersa, all’esito dell’istruttoria espletata, la consegna dei disegni tecnici menzionati dalla difesa.

Rispetto all’omessa formazione alla vittima, i giudici hanno specificato che, il datore che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile dell’inadempienza degli obblighi formativi, e l’adempimento di tali obblighi non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. Proprio alla luce di quanto precede, la Corte di merito ha implicitamente individuato i comportamenti alternativi leciti degli imputati che avrebbero evitato l’infortunio, consistenti nell’adeguata valutazione dei rischi connessi allo smontaggio dell’impianto di condizionamento e nell’adozione di idonee misure di precauzione o, comunque, nella formazione specifica del lavoratore relativamente a tali rischi.

Quanto alla posizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri.

Riflessioni in materia di sicurezza del lavoro

L’obiettivo della sicurezza sul lavoro è quello di permettere al datore di lavoro di evitare o comunque di ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori ai rischi legati all’attività lavorativa in modo da non esporli ad infortuni o incidenti. La sicurezza sul posto di lavoro è quindi fondamentale, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda o dal settore di appartenenza. Senza le adeguate misure di sicurezza si rischia di mettere in pericolo i propri dipendenti, i clienti e la propria reputazione.

La giustizia italiana, soprattutto negli ultimi anni, condanna con pene sempre più severe tutti quegli infortuni che si sarebbero potuti evitare se solo si fossero adottate tutte le normative previste in materia di sicurezza sul lavoro. Ecco perché diventa sempre più importante per le aziende investire nella sicurezza e nella formazione dei propri dipendenti.