Inail: nuovo servizio telematico per l’Autoliquidazione delle aziende cessate in corso d’anno
Il servizio sarà disponibile dal 1° luglio 2021 nel menù Autoliquidazione dei servizi online, con accesso riservato ai soggetti assicuranti e agli intermediari abilitati. Gli utenti potranno effettuare l’invio della dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo dall’inizio dell’anno alla data di cessazione dell’attività, nonché il calcolo del premio a conguaglio. Il servizio è riservato, attualmente, ai soggetti titolari di sole posizioni assicurative territoriali (Pat) e presuppone, inoltre, che sia stata inoltrata la denuncia di cessazione del codice ditta.
Procedure operative
I soggetti assicuranti, in caso di cessazione dell’attività, devono presentare all’Inail la denuncia di cessazione entro 30 giorni dalla cessazione stessa e la dichiarazione delle retribuzioni entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione, contestualmente all’autoliquidazione del premio. Le cessazioni in discorso riguardano le ipotesi di fine attività, trasferimento di azienda ad altro soggetto, chiusura per fallimento e simili, vale a dire i casi in cui il rapporto assicurativo istituito con un determinato codice ditta deve essere cessato venendo meno l’obbligo assicurativo per tutte le posizioni assicurative territoriali riferite al soggetto assicurante.
Tanto premesso, nell’ambito del programma di implementazione dei servizi telematici, è stato realizzato il servizio Autoliquidazione ditte cessate.
Il nuovo servizio sarà disponibile dal 1° luglio 2021 nel menu Autoliquidazione dei servizi online e sarà possibile accedere al servizio anche contestualmente alla denuncia di cessazione dell’attività. Con il servizio gli utenti possono effettuare contestualmente:
- l’invio della dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo dall’inizio dell’anno alla data di cessazione dell’attività per le polizze dipendenti;
- il calcolo del premio a conguaglio, sia per le polizze artigiane che per le polizze dipendenti, che può essere sia a favore del soggetto assicurante che a favore dell’Inail con conseguente obbligo di pagamento.
Quando si può utilizzare
Il servizio Autoliquidazione ditte cessate presuppone che sia stata inoltrata la denuncia di cessazione (cessazione codice ditta) e che il premio relativo all’anno precedente sia stato regolato. Orbene, poiché per i titolari di polizze dipendenti le dichiarazioni delle retribuzioni devono essere inviate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione, l’ipotesi che non sia stato regolato l’anno precedente (tranne i casi di omesso invio delle dichiarazioni retributive) può verificarsi solo per i soggetti che cessano l’attività dal 1° al 31 gennaio che sono tenuti a trasmettere le retribuzioni entro il 16 marzo.
In ogni caso, qualora dai conteggi scaturisca un conguaglio di premio da versare, il relativo pagamento deve essere effettuato in unica soluzione in quanto non si applica il pagamento in forma rateale.
Il servizio online Autoliquidazione ditte cessate rimane disponibile all’utente fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione. Decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite Pec alla Sede competente.

