28-09-2021

Green pass: dal 15 ottobre obbligatorio per lavorare


Pubblicato il decreto legge che prevede, per il periodo dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, l’obbligo di possesso del Green Pass per il personale delle amministrazioni pubbliche e chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato (incluso il volontariato). Restano esclusi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

I soggetti interessati dal provvedimento

Qualunque dipendente, a tempo pieno o parziale, anche con prestazioni di carattere saltuario (lavoratore intermittente, o occasionale anche con il c.d. libretto di famiglia, ecc.), apprendista ma anche collaboratore con partita IVA o meno, o chiunque si reca sul posto di attività per formazione o per svolgere del volontariato, è soggetto all’obbligo del possesso del green pass.

Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge: entro il 15 ottobre 2021 devono infatti definire le modalità di verifica. I controlli dovranno essere effettuati preferibilmente prima dell'accesso ai luoghi di lavoro e, se non diversamente possibile, anche a campione. Non vi è quindi la necessità di controllare ogni giorno tutti i lavoratori a patto che le verifiche vengano effettuate garantendo una turnazione dei dipendenti controllati e senza nessuna discriminazione.

Quali sono le conseguenze

Il lavoratore che comunica di non avere il Green Pass o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

L’accesso del lavoratore in azienda in mancanza di green pass è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 600 e 1.500 euro, mentre per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, è data facoltà, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, di sostituire il lavoratore con l’assunzione di un nuovo dipendente per un periodo comunque non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, ma non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Le sanzioni di cui sopra sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni trasmettono quindi al Prefetto gli atti relativi alla violazione ma sarà quest’ultimo a prendere gli opportuni provvedimenti.